Statuto

Scritto da Giovanni Defrancisci Creato 07 Novembre 2013.



Statuto dell'Associazione Culturale C.E.S.I.M
Art. 1. Nome
Il nome dell'associazione è: “ Collezionisti e Studiosi Italiani Munizioni”
Art. 2. Scopi
Scopo dell'associazione è quello di riunire tutte le persone che per motivi collezionistici, di studio, tecnici, storici, sportivi e legali, si interessano di munizioni.
L'associazione è di carattere assolutamente apolitico e non ha fini di lucro. E’ organizzata su base democratica ed ha durata illimitata.
Art. 3. Oggetto
L’ associazione si propone, in particolare, di:
Portare avanti lo studio a ricerca storiche e lo sviluppo tecnico delle munizioni tramite lo scambio di informazioni, l'accumulazione e lo scambio di esemplari e pubblicazione dei risultati di tali studio e ricerca;
Supportare gli interessi dei membri del Associazione nel loro inseguimento di suddetti obiettivi;
Supportare e coordinare le organizzazioni separate di ricerca e dei collezionisti di munizioni;
In seguito a richiesta, ove possibile, dare a tutti gli organismi ufficiali (quali le Forze di Polizia, Le Forze Armate e gli Organismi Nazionali di Intelligence) in tutti gli argomenti inerenti le munizioni e la balistica.
Svolgere campagne di opinione atte a valorizzare l'immagine dei collezionisti, studiosi, esperti, tiratori, cultori di munizioni;
Informare i Soci su avvenimenti di interesse comune, come gare particolari, mostre, mercati, fiere;
Promuovere e favorire la partecipazione dei Soci alle manifestazioni di cui al punto 6);
Promuovere ed incoraggiare la conoscenza delle raccolte e dei musei pubblici e privati;
Organizzare manifestazioni agonistiche o culturali interessanti il materiale di interesse storico o collezionistico elencato all'art.1;
Fornire ai Soci assistenza tecnica per problemi inerenti al predetto materiale di cui all'art. 1;
Favorire e supportare lo scambio di notizie tecniche, storiche, artistiche e legali onde consentire l'ampliamento delle cognizioni degli iscritti;
Promuovere una attività editoriale consistente in particolare nella pubblicazione di articoli su sito web, nella pubblicazione degli studi e delle ricerche compiute dall'Associazione e/o dai suoi Soci, di quaderni, di libri, di documenti redatti in formato informatico (VHS, CD, DVD), nonché di atti, convegni e seminari.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, l’ associazione può partecipare od aderire ad Associazioni o Circoli perseguenti il medesimo scopo.
Ai Soci è categoricamente vietato trattare qualsivoglia problema di carattere politico in sede di riunione.
Art. 4. Soci
Sono Soci dell'associazione:
- i Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- i Soci Ordinari: coloro che, previo pagamento della quota annuale, hanno diritto a partecipare all'attività dell'associazione;
- i Soci Onorari: il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che per la loro personalità, attività o carica, possono apportare maggior prestigio all'associazione.
Possono chiedere di diventare Soci dell'associazione le persone di età superiore ai 18 anni, che inoltrino domanda al Presidente. Tale domanda sarà vagliata con giudizio insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo stesso, che provvederà, anche, ad assumere notizie sul richiedente allo scopo di evitare che nel Circolo entrino a far parte persone che, comunque, possano danneggiare o creare dubbi sulla apoliticità e sulla probità del Circolo stesso.
Possono far parte associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione medesima.
All'associazione possono, inoltre, aderire associazioni che perseguono analoghe finalità.
L'associazione può incorporare associazioni che vengano formalmente sciolte.
Art. 5. Diritti e doveri dei Soci
L'iscrizione impegna gli aderenti all'osservanza delle norme del presente Statuto e di ogni
altra delibera adottata dagli Organi Sociali.
L'iscrizione impegna il Socio per l'anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata anche per l'anno successivo ove non sia data disdetta per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.
Art. 6. Recesso ed esclusione dei Soci
La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e motivata da comportamento contrario agli scopi sociali o che rechi pregiudizio all'immagine o al patrimonio dell'associazione stessa;
- in caso di mancato pagamento delle quote sociali.
In caso di dimissioni o di esclusione il Socio non avrà nulla da pretendere e la quota associativa non verrà restituita in nessun caso.
Art. 7. - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.
Non è ammessa la duplicità delle cariche.
Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.
Art. 8. Assemblea
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno nel luogo che sarà di volta in volta stabilito al momento della convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Delibera, inoltre, con la metà più uno dei partecipanti. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo due soci, purché munito di delega scritta. Tale delega di voto è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo.
L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.
L’Assemblea Straordinaria sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Le delibere di essa richiederanno il consenso di almeno due terzi dei voti dei presenti, esclusi i rappresentati. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o con altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà, ad insindacabile giudizio, opportuno.
La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno.
Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria l'approvazione dei bilanci, l'eventuale modifica della quota sociale, la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. Sono di competenza dell'assemblea Straordinaria le modifiche dello Statuto Sociale e tutte le delibere di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio direttivo e il Revisore dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Art. 9. Consiglio Direttivo
L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri eguale a cinque.
Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
- la nomina fra i suoi membri del Presidente, del vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei consiglieri;
- la proposta della quota di partecipazione all'associazione per l'anno in corso;
- le deliberazioni riguardanti questioni che non superino l'ordinaria amministrazione e quelle atte a raggiungere lo scopo sociale ed i proponimenti elencati nell'atto costitutivo.
Il Consiglio si riunirà nel luogo indicato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso. La convocazione sarà comunicata ai Consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo, per lettera o e-mail. Il Consiglio potrà validamente deliberare solo con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo verrà eletto dai Soci con votazione da tenersi nella sede prestabilita per l'Assemblea con le modalità stabilite, per la prima elezione dai soci Fondatori, per le successive dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 10. Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione; nel caso di impedimento anche del Vice Presidente, dette funzioni sono svolte dal Consigliere con più anzianità di Consiglio e, a parità, con più anzianità di iscrizione.
Art. 11. Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale, anche esternamente all'Associazione, tra persone esperte di contabilità e bilancio, che abbiano accettato l'incarico.
Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea Generale. Il Revisore dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 11. Risorse economiche
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali;
- da eventuali sponsorizzazioni accettate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi da parte di Enti pubblici;
- dalle somme riscosse per qualsiasi altro titolo;
- da attività marginali di carattere commerciale e produttive; i relativi proventi sono inseriti in apposita voce del bilancio e destinati in armonia con le finalità statutarie.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12. Bilancio
I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Socio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 13. Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento o di estinzione, il residuo attivo dell'Associazione sarà destinato secondo quanto delibererà l'Assemblea contemporaneamente allo scioglimento e, comunque, devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 14. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed alle norme del Codice Civile sulle Associazioni
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